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Il vademecum dell'anziano è aggiornato a Settembre 2024! 

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ADI, controllo disabilità

L’INPS ha fornito ulteriori indicazioni per la verifica delle domande ADI che risultano discordanti rispetto alle disabilità dichiarate dall’utente durante la compilazione delle DSU per l’ISEE e i dati in possesso dell’Istituto.

Tali domande sono state poste in temporanea sospensione.

Per svolgere questa operazione di verifica le sedi dell’Inps dovranno prendere contatto con gli utenti e procedere in base alle diverse tipologie di invalidità che saranno accertate.

Quindi, nei i casi in cui venga accertata la disabilità pari o superiore al 67% l’Inps eliminerà la sospensione della domanda e rimetterà in pagamento la prestazione.

Nei casi in cui invece la disabilità dichiarata in DSU risulti comunque sussistere, ma con percentuale inferiore al 67% e superiore al 45% la sede dell’Inps procederà a porre la prestazione in “revoca sanzionatoria”. La conseguenza di questa operazione sarà che l’ADI non verrà più pagato e gli interessati non potranno presentare una nuova domanda di ADI prima di sei mesi dalla data del provvedimento di revoca.

Inoltre se la disabilità dichiarata in DSU non dovesse essere documentata la sede dell’Inps procederà con la revoca sanzionatoria, con la conseguente disattivazione della carta, con causale “Assenza requisito disabilità”. Dalla sanzione conseguirà l’impossibilità di presentare una nuova domanda di ADI prima del decorrere di sei mesi dalla data del provvedimento di revoca.

Infine, nel caso in cui la disabilità dichiarata sia venuta meno in corso di erogazione dell’ADI, a causa di una revisione sanitaria, la pratica sarà posta in decadenza.

Ricordiamo che per farsi assistere anche per le domande di assegno di inclusione ci si può sempre rivolgere al patronato INCA-CGIL.

 

Carlo Litrico